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Corneil
no-local-politcs
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Utente Valutato:
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Inserito il - 01/07/2011 : 13:19:08
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per caso quale è il bando giudicato "irregolare" dal TAR??? quello di quest'anno? quello dell anno scorso dell ATI?oppure tutti e 2???
cosa c'è di irregolare secondo loro..??
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gobbo
Utente Virtuoso
 
    

Utente Valutato
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Inserito il - 01/07/2011 : 14:32:38
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| Messaggio di Corneil
per caso quale è il bando giudicato "irregolare" dal TAR??? quello di quest'anno? quello dell anno scorso dell ATI?oppure tutti e 2???
cosa c'è di irregolare secondo loro..??
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domandalo al tuo sindaco,o qualche scagnozzo a corte.
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Corneil
no-local-politcs
Utente Guru
   
    

Utente Valutato
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Inserito il - 01/07/2011 : 14:41:58
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la stessa domanda l'ho scritta su entro ma non penso che riceverò una risposta....
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_io_
Moderatore
   
    

Utente Valutato
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Inserito il - 09/07/2011 : 12:29:48
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Non so a cosa ti riferisci e sono assolutamente profana in questo campo...però ho letto questa sentenza.....(che è pubblica e che quindi posso postare) e, sebbene non mi intenda, mi pare piuttosto chiaro che il Comune (cioè noi) ha perso....e pagherà (pagheremo) i danni...
. 00751/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01028/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1028 del 2011, proposto da:
Nuova Scotto Nicola e Figli s.n.c., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Greco, Barbara Nigi e Simone Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Amante, con domicilio eletto presso l’avvocato Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19;
nei confronti di
Emporio del Sub di Tocco & c. s.a.s., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del bando di gara a procedura aperta, pubblicato sulla G.U. il 04.04.2011, avente ad oggetto "Affidamento concessioni demaniali marittime su specchio acqueo ricadenti nel porto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto - Lotto n. 11: Porto Ercole - Lungomare Andrea Doria C.I.G.: 15718213B8" con i relativi allegati e, ove occorra,
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monte Argentario n. 17 del 18.03.2011 (Regolamento per l'assegnazione delle concessioni stagionali), con cui è stato modificato ed integrato << l'art. 95 "Misure di salvaguardia contenuto nelle Norme di attuazione del Regolamento Urbanistico adottato, elaborato G, con il punto 4. Disciplina di salvaguardia dell'assetto portuale esistente nei porti di Porto S. Stefano e Porto Ercole">>;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29.03.2011, avente ad oggetto "Affidamento concessioni demaniali marittime su specchio acqueo ricadenti nel porto di Porto S. Stefano e di Porto Ercole con finalità di servizi annessi alla nautica di diporto - Atto di indirizzo";
- della determinazione dirigenziale n. 130 del 31.03.2011 a contrarre "relativa all'affidamento di concessioni demaniali marittime su specchio acqueo ricadenti nel porto S. Stefano e Porto Ercole", mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all'approvazione degli allegati schemi di bando di gara;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.
nonché sui motivi aggiunti, depositati in giudizio in data 29 giugno 2011, proposti per l’annullamento, previa sospensiva,
- del verbale di gara del 4 maggio 2011 con cui la Commissione giudicatrice ha dichiarato le aggiudicazioni provvisorie, tra cui quella del lotto n. 11 alla Emporio del Sub di Tocco G.;
- della determinazione dirigenziale n. 307 del 15/6/2011, di aggiudicazione definitiva, e degli atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario;
Viste le memorie difensive delle parti;
Viste le istanze cautelari introdotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori G. Greco, F. Greco delegato da B. Nigi e E. Amante;
Atteso che l’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009 (di cui peraltro è dubbia la compatibilità con i principi comunitari in tema di libera concorrenza –TAR Sardegna, ord, I, 27/10/2010, n, 473-), riguardando le concessioni a finalità turistico ricreative non sembra attagliarsi al caso di specie;
Considerato, ad un primo sommario esame, che la ricorrente, a seguito dell’annullamento del titolo concessorio, non ha una posizione differenziata rispetto agli altri aspiranti al medesimo titolo demaniale (Cons. Stato, VI, 2/5/2011, n. 2562);
Considerato che concrete ragioni di interesse pubblico sembrano giustificare la ridotta durata della concessione demaniale;
Atteso che i criteri preventivi di valutazione sembrano ragionevoli;
Ritenuta ad un primo esame ammissibile la valorizzazione, con previsione di punteggio massimo non eccessivo, dei lavori di asfaltatura e della messa a disposizione di posti barca a favore del Comune;
Ritenuto tuttavia, ad un primo sommario esame, che le istanze cautelari siano condivisibili nelle censure incentrate sull’illegittimità della condizione, prevista nel patto di integrità approvato con determina n. 130/2011, di non avere contenzioso in essere col Comune e di impegnarsi a ricorrere solo per l’inadempimento a determinati impegni elencati nel patto medesimo, nonché incentrate sull’omessa considerazione degli effetti interinali del decreto presidenziale di accoglimento dell’8/4/2011;
Valutata l’affermazione della ricorrente secondo cui, essendo prevista la facoltà di partecipare a due delle 17 selezioni bandite, “tutte le aggiudicazioni e le pregresse operazioni di gara…vanno annullate” (pagina 6 dei motivi aggiunti);
Vista, a quest’ultimo riguardo, l’istanza di rimessione in termini datata 10/5/2011, rivolta dalla deducente al Comune ai fini della partecipazione alla gara riguardante il lotto n. 11 (documento n. 6 depositato in giudizio dalla ricorrente);
Rilevato che i motivi aggiunti non sono stati notificati all’aggiudicataria del lotto n. 13, ancorché l’istante sembra abbia presentato cauzione per tale lotto, oltre che in relazione al lotto 11 (secondo quanto risulta dalla premessa della citata missiva del 10/5/2011 -documento n. 6-).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare introdotta col ricorso principale e con i motivi aggiunti e, per l'effetto, sospende gli effetti del bando, della determinazione n. 130 del 31/3/2011 e del contestato provvedimento di aggiudicazione, limitatamente al lotto n. 11.
Rinvia, per l’ulteriore trattazione della causa, alla pubblica udienza del 7 giugno 2012. .
Condanna il Comune resistente al pagamento, a favore della società istante, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000 (mille) oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Corneil
no-local-politcs
Utente Guru
   
    

Utente Valutato
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Inserito il - 09/07/2011 : 12:41:23
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calma!! calma!!!...questa è tutta un'altra questione...e riguarda quest' anno.... riguarda il ricorso presentato da un pontilista e il tar ha deciso di sospendere la decisione fino al 7 giugno 2012...ancora non ha deciso... quindi diciamo che almeno secondo me...quel pontile lì lo lascia temporaneamente al veccchio gestore...
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_io_
Moderatore
   
    

Utente Valutato
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Inserito il - 10/07/2011 : 00:41:39
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Ehm...non solo secondo te......
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Dino
Amministratore
    
    

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Inserito il - 10/07/2011 : 04:53:00
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Ho letto anche sul giornale di codetsa sentenza ... ma come hanno risolto il problema a P. Ercole? 
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Utente Valutato
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Inserito il - 10/07/2011 : 07:16:41
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| Corneil ha scritto:
la stessa domanda l'ho scritta su entro ma non penso che riceverò una risposta....
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Poverattè!!!
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No matter what happens..the sun will rise in the morning!
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Mauro
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Inserito il - 10/07/2011 : 07:33:19
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L'ordinanza del TAR nel caso specifico, mi sembra dia ragione al ricorrente e quindi torto al comune ( per "vizi " relativi al bando di gara). Se però diamo una lettura alle diverse consideraizoni espresse dai giudici amministrativi sembrebbe ( condizionale d'obbligo) che questi diano alcune indicaizoni su "applicabilità originaria del mille proroghe", durata della concessione, criteri di valutazione offerte ecc. Come dire, bisogna ancora attendere per saperne di più...
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