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ilciclone
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Inserito il - 20/01/2011 : 15:31:26
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Sulla stampa odierna il sindaco afferma che gli amministratori non devono necessariamente essere competenti, per le competenze ci sono i dirigenti ed eventualmente i consulenti.
Sono affermazioni che ognuno può commentare come vuole, che personalmente non condivido e considero molto preoccupanti. Per chi ha voglia e tempo date un'occhiata allo Statuto del Comune di Monte Argentario e al Regolamento del Consiglio Comunale e ditemi poi chi chi sono le varie competenze e oneri.
http://www.comunemonteargentario.it.../Statuto.pdf
http://www.comunemonteargentario.it...comunale.pdf
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Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza(D.Alighieri) |
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mapix
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Inserito il - 20/01/2011 : 15:43:15
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Ce ne siamo accorti da tempo a nostre spese che la pensa cosi`, l'affermazione direi che e` stata superflua!
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gozzo
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Inserito il - 20/01/2011 : 15:48:58
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non per difenderlo, ma lo disse anche in campagna elettorale, quindi...
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stefanobread
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Inserito il - 20/01/2011 : 15:51:34
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E infatti loro sono altamente incompetenti..... e si vedono i risultati...
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L'unica certezza è che non ci sono certezze... |
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antonio f
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Inserito il - 20/01/2011 : 15:53:41
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e perchè si offendono quando si dice che sono incompetenti? io l'ho scritto nel forum che sono INCOMPETENTI e questi ne vanno quasi fieri! in che mani...
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Napoleone
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Inserito il - 20/01/2011 : 16:20:12
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ma se lui stesso ha detto che non capisce cose troppo elevate! non mi sembra una grossa novità
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Volevo essere art deco |
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angioblue
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Inserito il - 20/01/2011 : 17:06:36
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E' un discorso che ho sentito dire tante volte anche dalla gente comune purtroppo, le competenze le devono avere i dirigenti, gli assessori devono avere competenze politiche!! Mah....
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angioblue |
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Dino
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Inserito il - 20/01/2011 : 18:36:25
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E' vero che i dirigenti devono essere competenti, ma che l'amministratore sappia almeno di che cosa si parla, penso che sia quantomeno doveroso. 
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silver surfer
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Inserito il - 20/01/2011 : 19:22:16
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Mi sa che da come siamo messi nemmeno i dirigenti sono tanto competenti........mi sbaglierò.
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Nell'ora del tramonto, i pigmei allungano le ombre. Ma restano pigmei |
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maumanno
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Inserito il - 20/01/2011 : 20:27:41
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Ho chiesto aiuto per capirci qualcosa al TUEL, che mette a disposizione di chi lo legge tutti gli strumenti necessari... In primis chi non conosce il testo rischia di abusare di Consigli Comunali (a meno che non si voglia avvallare l'operato della Giunta tanto per lavarsene le mani)
Articolo 42 Attribuzioni dei consigli. 1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (1) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori. 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
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maumanno
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Inserito il - 20/01/2011 : 20:33:58
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Le maggiori competenze sono della giunta che detto mette in atto l'indirizzo politico-amministrativo, quindi per governare un territorio la giunta deve essere competente nelle varie materie, perchè deve tradurre gli indirizzi politici in atti realizzabili dando ai dirigenti gli strumenti necessari ed dettando i tempi per la realizzazione (infatti i membri della giunta possono scegliersi anche in esterno al Consiglio).
Articolo 48 Competenze delle giunte. 1. La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Naturalmente si possono, anzi devono chiedere i pareri dei dirigenti competenti
Articolo 49 Pareri dei responsabili dei servizi. 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Se poi sono proprio duri ....
Articolo 90 Uffici di supporto agli organi di direzione politica. 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
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maumanno
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Inserito il - 20/01/2011 : 20:39:41
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Fondamentale è sapere i rapporti tra organi politici e dirigenti ...
Dirigenza ed incarichi.
Articolo 107
Funzioni e responsabilità della dirigenza. 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo (giunta e consiglio), mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54. 6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
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maumanno
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Inserito il - 20/01/2011 : 20:40:52
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In definitiva se metti una persona non competente in giunta è come mettere un bambino alla giuda di una ferrari... e scusate se come al solito sono logorroico...
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Mauro
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Inserito il - 20/01/2011 : 21:00:44
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Mi fa piacere che qualcuno richiama il quadro normativo; però quando noi dicevamo che anche a Monte Argentario occorreva ragionare in termini di rispetto della legalità ed in generale delle regole.....
Nello specifico, senza voler essere pignolo, direi che il testo unico degli enti locali va "letto" unitamente ad latre norme ed in particolare al dlgs 165 del 2000 a partire dall'art 4 sulle funzioni di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo.
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ilciclone
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Inserito il - 20/01/2011 : 23:54:33
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| Mauro ha scritto:
Mi fa piacere che qualcuno richiama il quadro normativo; però quando noi dicevamo che anche a Monte Argentario occorreva ragionare in termini di rispetto della legalità ed in generale delle regole.....
Nello specifico, senza voler essere pignolo, direi che il testo unico degli enti locali va "letto" unitamente ad latre norme ed in particolare al dlgs 165 del 2000 a partire dall'art 4 sulle funzioni di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo.
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Eccolo:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)
Articolo 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
Per chi ha voglia e tempo ecco tutto il testo del decreto:
http://www.parlamento.it/parlam/leg.../01165dl.htm
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Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza(D.Alighieri) |
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sindaco
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Inserito il - 21/01/2011 : 06:33:49
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Mia mamma non ha capito bene (in realtà nemeno io, ma mi scoccia un po' dirlo ufficialmente) quindi se volete spiegarvi meglio ..... Grazie.
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fare è più difficile che criticare |
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